Il diritto all’obblio oncologico passa l’esame della Camera in tempi record, dopo la velocissima riunificazione dei testi in Commissione, a dimostrazione di quanto sia sentito il tema anche nell’emiciclo della Camera dei Deputati.
“Liberi di contrarre un mutuo, di stipulare un’assicurazione, di adottare un figlio senza più limiti, discriminazioni né maggiori oneri”. È questa, secondo il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, Ugo Cappellacci, la rivoluzione della proposta di legge sull’oblio oncologico appena approvata alla Camera. “È una rinascita sociale per oltre un milione di guariti dal cancro: un messaggio di speranza e di libertà anche per chi lotta contro questo male che coinvolge oltre tre milioni di persone nel nostro Paese. Dietro ai numeri, ci sono persone, storie di vita, famiglie che possono finalmente ricominciare il loro cammino. Questa legge fa seguire alla guarigione fisica anche quella sociale attraverso una ‘cura’ giuridica che restituisce i diritti, gravemente compressi dalla malattia. Dopo il passaggio al Senato, finalmente l’Italia potrà allinearsi alla legislazione più avanzate in Europa. Sul piano politico – osserva Cappellacci- è un fatto rilevante che il provvedimento passi con la piena condivisione di tutti gli schieramenti e per questo ringrazio anche per la loro opera le relatrici Marrocco e Boschi. Quello di oggi è un passo in avanti importante – ha concluso Cappellacci- che restituisce dignità, libertà e speranza a milioni di persone”.
Dai tumori si può guarire e si guarisce sempre con maggior successo, come ci dicono anche i dati 2021 del Registro Tumori dell’ISS.
In Italia, i tassi di mortalità per tutti i tumori sono diminuiti circa del 10% negli uomini e dell’8% nelle donne tra il 2015 e il 2021; il numero di decessi è tuttavia aumentato dello 0,6% per gli uomini e del 2,0% per le donne, raggiungendo rispettivamente 100.200 e 81.100 morti, riflettendo l’invecchiamento della popolazione. Il dato appare, in numero assoluto, lievemente inferiore a quanto segnalato nel 2020. Nella popolazione maschile la mortalità è in riduzione per tutti i tumori, ad eccezione del tumore del pancreas che rimane stabile. Nella popolazione femminile i tassi di mortalità sono in incremento per il tumore del polmone (+ 5%) e per il tumore del pancreas (+ 3.9%); stabile la mortalità per il tumore dell’utero e della vescica. I dati di mortalità appaiono, in entrambi i sessi, inferiori rispetto alla media europea.
È stato stimato che, nel 2020, fossero circa 3,6 milioni le persone viventi nella popolazione italiana dopo una diagnosi di tumore. Si tratta del 6% della popolazione italiana, con un aumento del 36% rispetto alle stime prodotte nel 2010.
Le donne viventi con pregressa diagnosi di tumore erano più di 1,9 milioni mentre gli uomini 1,7 milioni. Anche se il tempo intercorso dalla diagnosi per definire la guarigione varia da tumore a tumore, e tra uomini e donne, è stato stimato che oltre la metà delle donne cui è stato diagnosticato un tumore possano considerarsi guarite o destinate a guarire (frazione di guarigione del 52%). Tra gli uomini, tale percentuale è più bassa (39%) a causa della maggior frequenza di tumori a prognosi più severa.
Una nuova speranza a cui va data adeguato seguito anche nella vita civile ed economica, a tutti gli ex pazienti.
Cosa prevede la norma appena approvata:
1) Introduce il Diritto all’oblio a seguito di guarigione
Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
2) Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi
Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
3) Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale
Ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.